La traduzione deve essere giurata personalmente dal traduttore.
Composizione dell’atto, nell’ordine:
1. documento che si traduce,
2. traduzione,
3. verbale di giuramento che si redige alla presenza del cancelliere.
I documenti devono essere uniti (mediante spillatura, rilegatura o altro) in modo da formare un unico atto. Tali adempimenti devono essere completati prima di recarsi dinanzi al Cancelliere per redigere il verbale di giuramento.
Disposizioni da osservare:
a) Il traduttore deve firmare le congiunzioni di tutti i fogli della traduzione, a partire da quella che unisce l’ultima facciata del documento tradotto, con la prima facciata della traduzione, ad eccezione della pagina che contiene il solo giuramento.
b) Nel caso in cui venga omessa la traduzione di alcune parti del documento, si deve specificare esattamente, prima della traduzione e nella stessa lingua, quali parti non sono state tradotte.
c) I timbri contenuti nel documento da tradurre devono essere descritti e tradotti, come pure le firme: se poco chiari, occorre precisarlo con espressioni tipo “timbro illeggibile”, “f.to illeggibile”, nella lingua della traduzione. Anche le foto e le marche devono essere menzionate dal traduttore (es. foto dell’interessato”, “marca da …”). |