Come fare per...


REGISTRAZIONE E VARIAZIONE STAMPA PERIODICA
Scheda aggiornata al 13/11/2024
A chi rivolgersi

Volontaria giurisdizione e Famiglia

Ubicazione: Via Onorevole Francesco Napolitano 156
Piano: terra
Orario al pubblico:

dal lunedì al venerdì

dalle 9:00 alle 13:00

 

 

Telefono: 081/5117662
Personale Amministrativo:

I dati sono visualizzati nel seguente ordine: incarico, qualifica comprensiva della fascia economica, nominativo

  • Dott.ssa Rosa Ferraro (Funzionario Giudiziario F1)
    Incarico: Responsabile
    Piano: terra
    Telefono: 081/5117662;
  • Luisa Nunziata (Funzionario Giudiziario F1)
    Incarico: Referente
    Piano: terra
    Telefono: 081/5117621;
  • Dott.ssa Carmela Rita De Pasquale (Funzionario Giudiziario F1)
    Incarico: Addetto
    Telefono: 081/5117622;
  • Luigi Esposito (Funzionario Giudiziario F1)
    Incarico: Addetto
    Telefono: 081/5117622;
  • Michele Simonetti (Funzionario Giudiziario F1)
    Incarico: Addetto
    Telefono: 081/5117622;
  • Luigi Lauro (Assistente Giudiziario F4)
    Incarico: Addetto
    Telefono: 081/5117639;
  • Sabato De Palma (Operatore Giudiziario F3)
    Incarico: Addetto
    Telefono: 081/5117639;
  • Dott.ssa Carmela Esposito (Operatore Giudiziario F1)
    Incarico: Addetto
    Piano: terra
    Telefono: 081/5117639;
  • Dott.ssa Valeria Gelsomino (Operatore Giudiziario F1)
    Incarico: Addetto
    Telefono: 081/5117622;
  • Dott.ssa Teresa Guerriero (Operatore Giudiziario F1)
    Incarico: Addetto
    Telefono: 081/5117664;
COS' È

Il registro della stampa periodica è stato istituito dalla legge n.47 del 1948 per la quale, all'articolo 5, nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del Tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi.

Non sussiste, invece, obbligo di registrazione per i periodici esclusivamente telematici (v. art. 3 bis legge n. 103 del 2012) realizzati esclusivamente su supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica ovvero on line, i cui editori non abbiano fatto domande di agevolazioni pubbliche e che conseguano ricavi annui inferiori a 100.000 euro.

Sul registro della stampa periodica vanno altresì annotate tutte le variazioni che riguardano gli elementi indicati all'atto di iscrizione.

La procedura da seguire per iscrivere un giornale o un periodico e quella relativa alla comunicazione dei successivi mutamenti sono descritte qui di seguito.

REGISTRAZIONE DI UN GIORNALE O UN PERIODICO

L'articolo 5 della legge 8/2/1948 n. 4 prevede che per la registrazione siano depositati nella cancelleria:

1) una dichiarazione, con le firme autenticate del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile, dalla quale risultino il nome e il domicilio di essi e della persona che esercita l'impresa giornalistica, se questa è diversa dal proprietario, nonché il titolo e la natura della pubblicazione;

2) i documenti comprovanti il possesso dei requisiti indicati negli artt. 3 e 4:

CON RIGUARDO AI REQUISITI DEL DIRETTORE RESPONSABILE

è Ogni giornale o altro periodico deve avere un direttore responsabile.
Il direttore responsabile deve essere cittadino italiano e possedere gli altri requisiti per l'iscrizione  nelle liste elettorali politiche.
Può essere direttore responsabile anche l'italiano non appartenente alla Repubblica, se possiede gli altri requisiti per la iscrizione nelle liste elettorali politiche.
Quando il direttore sia investito di mandato parlamentare, deve essere nominato un vice direttore, che assume la qualità di responsabile.

CON RIGUARDO AI REQUISITI DEL PROPRIETARIO:

è Per poter pubblicare un giornale o altro periodico, il proprietario, se cittadino italiano residente in Italia, deve possedere gli altri requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali politiche.
Se il proprietario è cittadino italiano residente all'estero, deve possedere gli altri requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali politiche.
Se si tratta di minore o di persona giuridica, i requisiti indicati in precedenza devono essere posseduti dal legale rappresentante.
I requisiti medesimi devono essere posseduti anche dalla persona che esercita l'impresa giornalistica, se essa è diversa dal proprietario

N.B.: Il Direttore responsabile ed il proprietario o l'esercente l'impresa giornalistica, possono presentare una dichiarazione sostituiva ai sensi dell'art. 46 DPR 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di cittadinanza ed elettorato.

3) un documento da cui risulti l'iscrizione nell'albo dei giornalisti, nei casi in cui questa sia richiesta dalle leggi sull'ordinamento professionale;

N.B.: Il direttore responsabile può certificare l’iscrizione all’albo dei giornalisti presentando una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 DPR 445/2000;

4) la copia dell'atto di costituzione o dello statuto, se proprietario è una persona giuridica.

N.B.:

è Il legale rappresentante di una persona giuridica riconosciuta può autocertificare tale qualità con dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art.46 DPR 445/2000.

è Qualora si tratti di associazioni non riconosciute, il dichiarante potrà documentare la qualifica di legale rappresentante nella forma della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 DPR 445/2000.

è Se il proprietario è una società iscritta nel registro delle imprese è sufficiente, ai sensi dell'art. 43/1 DPR 445/2000, la produzione di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 norma cit., con indicazione degli estremi dell'atto costitutivo (es. rogito notarile, data, numero, etc.) e data di iscrizione nel registro imprese corredata da una fotocopia della visura camerale.

è Se il proprietario è una persona giuridica riconosciuta non avente fine di lucro, nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, vanno indicati gli estremi dell'atto costitutivo, dell'atto di riconoscimento da parte della P.A., dell'eventuale riconoscimento come ONLUS.

è La rappresentanza dell’ente può essere ugualmente oggetto di dichiarazione sostitutiva con indicazione della fonte (atto costitutivo, statuto o atto successivo).

Il Presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, verificata la regolarità dei documenti presentati, ordina, entro quindici giorni, l'iscrizione del giornale o periodico in apposito registro tenuto dalla cancelleria.

Il registro è pubblico.

FIRME AUTENTICATE

Le firme del proprietario, del direttore e dell'esercente l'impresa giornalistica devono essere autenticate da notaio, segretario comunale o dal cancelliere.

L’esercente l’impresa giornalistica è chi esercita l'attività editoriale, dunque l'editore, al posto del proprietario che non esercita direttamente tale impresa.

Tuttavia, ai sensi dell'articolo 38 DPR 445/2000, la sottoscrizione può essere apposta in presenza del dipendente addetto alla ricezione o, in alternativa, le istanze possono essere firmate e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

IL TITOLO, LA NATURA E LA TECNICA DI DIFFUSIONE DELLA PUBBLICAZIONE

Il titolo identifica il giornale o il periodico ed è elemento necessario della richiesta; è possibile indicare anche un sottotitolo.

Per natura della pubblicazione si intende il mezzo con la quale avviene (a mezzo stampa, a mezzo radio, etc.) e se si tratta di giornale quotidiano o di altra periodicità.

Per la tecnica di diffusione:

  • se stampa cartacea indicare il nome e l’indirizzo della tipografia;
  • se giornale radio indicare il nome della stazione emittente, la frequenza e l’indirizzo;
  • se telegiornale indicare il canale, il nome dell’emittente e gli studi da cui trasmette;
  • se periodico telematico indicare il nome e l’indirizzo del service provider e l’indirizzo web della pubblicazione telematica.
EFFICACIA E DECADENZA DELLA REGISTRAZIONE

L’efficacia della registrazione cessa:

  •          qualora entro sei mesi dalla data di essa il periodico non sia stato pubblicato;

ovvero

  •         qualora si sia verificata nella pubblicazione una interruzione di oltre un anno.
DICHIARAZIONE DEI MUTAMENTI

Ogni mutamento che intervenga in uno dei seguenti elementi:

·         nome e domicilio del direttore responsabile (con la di lui sottoscrizione);

·         nome e domicilio del proprietario (il nuovo proprietario deve documentarne il passaggio producendo copia autenticata dell’atto o del contratto registrato);

·         nome e domicilio della persona che esercita l'impresa giornalistica se diversa dal proprietario;

·         titolo della pubblicazione;

·         natura della pubblicazione (mezzo di diffusione, giornale o periodico).

deve essere comunicato:

  •          con una nuova dichiarazione;
  •   depositata entro quindici giorni dall'avvenuto mutamento, insieme con gli eventuali documenti.

Il Presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, verificata la regolarità dei documenti presentati, ordina, entro quindici giorni, l'annotazione del mutamento.

L'obbligo grava sul proprietario o sulla persona che esercita l'impresa giornalistica (ossia l’editore), se diversa dal proprietario.

La domanda di variazione dovrà contenere l’esplicita dichiarazione di non essere incorsi in una causa di decadenza di cui all'art. 7 della legge 8/2/1948 n. 47 ovvero  il deposito di una copia pubblicata non oltre un anno prima della presentazione della comunicazione del mutamento.

NORMATIVA

Legge 8 febbraio 1948, n. 47;

Art. 3 bis, Decreto-legge n. 103/2012.

A CHI RIVOLGERSI
  •         Palazzo di Giustizia-Tribunale di Nola-Sede sita in Via Onorevole Napolitano-Cancelleria Sezione Volontaria Giurisdizione e Famiglia-Piano Terra.

Orario di accesso allo sportello: dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

ELENCO DOCUMENTI OCCORRENTI AI FINI DELLA PUBBLICAZIONE

1) Domanda diretta al Presidente del Tribunale, firmata dal proprietario (firma autenticata a norma di legge), con l'indicazione del titolo e sottotitolo del periodico, la periodicità, la sede del periodico, il carattere, la tecnica di diffusione, il luogo di pubblicazione, il proprietario, l'editore ed il direttore responsabile in carta da bollo.

2) Dichiarazione fatta dal proprietario e dal direttore responsabile, nella quale dichiarano le loro rispettive qualifiche e generalità complete (tali firme devono essere autenticate a norma di legge).

3) Certificato di iscrizione nelle liste elettorali e di cittadinanza italiana, per il proprietario e per il direttore responsabile, tutti in carta da bollo.

4) Certificato, in carta bollata, di iscrizione nell'albo dei giornalisti (pubblicisti, albo tecnico, elenco speciale) per il direttore responsabile.

5) Ricevuta di versamento di euro 168, 00 intestato all'Ufficio del Registro - Tasse concessioni governative - Pescara - sul conto corrente n. 8003.

6) Nota d'iscrizione

N.B. se il proprietario della pubblicazione è un ente la dichiarazione di cui al punto n.2 va fatta dal legale rappresentante, dichiarazione che la proprietà del giornale è dell'ente stesso da lui rappresentato; in tal caso si deve allegare l'atto di costituzione dell'ente stesso da cui risulti che il legale rappresentante è la persona citata.

Se il proprietario è una società o una cooperativa deve essere esibito un certificato comprovante la regolare iscrizione nel registro delle imprese.

COSTI
  •          Tassa di concessione governativa euro 168,00 che va versata sul c/p 8003 AGENZIA DELLE ENTRATE DI PESCARA e la ricevuta deve essere allegata alla domanda di iscrizione. Il versamento è dovuto esclusivamente per l'iscrizione.
  •          Marca da bollo di euro 16,00 (ogni 4 pagine) per la domanda di iscrizione;
  •          Marca da bollo di euro 16,00 (ogni 4 pagine) per la dichiarazione di variazione;
  •          Certificato di iscrizione nelle liste elettorali e di cittadinanza italiana, per il proprietario e per il direttore responsabile e di iscrizione nell'albo dei giornalisti (pubblicisti, albo tecnico, elenco speciale) per il direttore responsabile, tutti i certificati devono essere presentati in  carta da bollo da euro 16,00;
  •          Versamento telematico di euro 3,92 per diritti di cancellaria, se richiesta la certificazione di avvenuto deposito
  •          2 Marche da bollo di euro 16,00, di cui una da apporre sulla richiesta di rilascio del certificato di iscrizione ed una al rilascio del certificato medesimo, oltre al versamento telematico per diritti di cancelleria pari ad euro 3,92 (da effettuare tramite pagamento telematico, attraverso il Portale Servizi Telematici - Pagamenti PagoPA (art.196 D.P.R. 115/2022 e ss.mm.ii) all’indirizzo: http://servizipst.giustizia.it/PST/it/pagopa.wp)
CASI DI ESENZIONE DAL BOLLO E DALLA TASSA DI CONCESSIONE

Le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato iscritte all’anagrafe unica delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale sono esentati dall’imposta di bollo e dalla tassa sulle concessioni governative ma non dai diritti di cancelleria.

Sono inoltre considerate “Onlus di diritto” le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome (legge 266/1991)  che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali indicate nel decreto 25/5/1995; le organizzazioni non governative (Ong) riconosciute idonee (legge 49/1987), le cooperative sociali iscritte nella “sezione cooperazione sociale” del registro prefettizio (legge 381/1991), i consorzi costituiti interamente da cooperative sociali.

Per avere diritto al beneficio della esenzione dall’imposta di bollo e dalla tassa di concessione governativa deve essere fatta esplicita menzione della particolare natura dell’ente    documentandone l’iscrizione nei relativi pubblici registri o l’avvenuto riconoscimento come tale da parte della pubblica autorità. In caso di attestazione l’ufficio procederà immediatamente alla verifica.