L'articolo 5 della legge 8/2/1948 n. 4 prevede che per la registrazione siano depositati nella cancelleria:
1) una dichiarazione, con le firme autenticate del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile, dalla quale risultino il nome e il domicilio di essi e della persona che esercita l'impresa giornalistica, se questa è diversa dal proprietario, nonché il titolo e la natura della pubblicazione;
2) i documenti comprovanti il possesso dei requisiti indicati negli artt. 3 e 4:
CON RIGUARDO AI REQUISITI DEL DIRETTORE RESPONSABILE
è Ogni giornale o altro periodico deve avere un direttore responsabile. Il direttore responsabile deve essere cittadino italiano e possedere gli altri requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali politiche. Può essere direttore responsabile anche l'italiano non appartenente alla Repubblica, se possiede gli altri requisiti per la iscrizione nelle liste elettorali politiche. Quando il direttore sia investito di mandato parlamentare, deve essere nominato un vice direttore, che assume la qualità di responsabile.
CON RIGUARDO AI REQUISITI DEL PROPRIETARIO:
è Per poter pubblicare un giornale o altro periodico, il proprietario, se cittadino italiano residente in Italia, deve possedere gli altri requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali politiche. Se il proprietario è cittadino italiano residente all'estero, deve possedere gli altri requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali politiche. Se si tratta di minore o di persona giuridica, i requisiti indicati in precedenza devono essere posseduti dal legale rappresentante. I requisiti medesimi devono essere posseduti anche dalla persona che esercita l'impresa giornalistica, se essa è diversa dal proprietario
N.B.: Il Direttore responsabile ed il proprietario o l'esercente l'impresa giornalistica, possono presentare una dichiarazione sostituiva ai sensi dell'art. 46 DPR 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di cittadinanza ed elettorato.
3) un documento da cui risulti l'iscrizione nell'albo dei giornalisti, nei casi in cui questa sia richiesta dalle leggi sull'ordinamento professionale;
N.B.: Il direttore responsabile può certificare l’iscrizione all’albo dei giornalisti presentando una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 DPR 445/2000;
4) la copia dell'atto di costituzione o dello statuto, se proprietario è una persona giuridica.
N.B.:
è Il legale rappresentante di una persona giuridica riconosciuta può autocertificare tale qualità con dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art.46 DPR 445/2000.
è Qualora si tratti di associazioni non riconosciute, il dichiarante potrà documentare la qualifica di legale rappresentante nella forma della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 DPR 445/2000.
è Se il proprietario è una società iscritta nel registro delle imprese è sufficiente, ai sensi dell'art. 43/1 DPR 445/2000, la produzione di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 norma cit., con indicazione degli estremi dell'atto costitutivo (es. rogito notarile, data, numero, etc.) e data di iscrizione nel registro imprese corredata da una fotocopia della visura camerale.
è Se il proprietario è una persona giuridica riconosciuta non avente fine di lucro, nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, vanno indicati gli estremi dell'atto costitutivo, dell'atto di riconoscimento da parte della P.A., dell'eventuale riconoscimento come ONLUS.
è La rappresentanza dell’ente può essere ugualmente oggetto di dichiarazione sostitutiva con indicazione della fonte (atto costitutivo, statuto o atto successivo).
Il Presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, verificata la regolarità dei documenti presentati, ordina, entro quindici giorni, l'iscrizione del giornale o periodico in apposito registro tenuto dalla cancelleria.
Il registro è pubblico. |