Deve essere presentata apposita istanza presso la Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, competente rispetto al: • luogo dove ha sede il Magistrato davanti al quale è in corso il processo; • luogo dove ha sede il Magistrato competente a conoscere del merito, se il processo non è ancora in corso; • luogo dove ha sede il Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato per i ricorsi in Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti.
La domanda deve contenere: • la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; • l’indicazione del processo cui si riferisce; • le generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza) e il codice fiscale del richiedente e dei familiari conviventi; • l’autodichiarazione di essere nelle condizioni di reddito richieste dalla legge, indicando anche il reddito totale (i cittadini di stati extra-UE devono indicare quali redditi possiedono all’estero); • l’impegno a comunicare le variazioni di reddito successive alla presentazione della domanda che possono portare a decadere dal beneficio o che siano comunque rilevanti.
Inoltre, i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea devono allegare una certificazione del consolato del Paese d’origine che confermi la veridicità del reddito dichiarato, salvo il ricorso all’autocertificazione qualora si provi l’impossibilità di documentarlo.
I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea sottoposti a provvedimenti restrittivi della libertà personale possono produrre la certificazione consolare entro il termine di 20 giorni, anche tramite il difensore o un familiare (in caso di impossibilità, quest’ultima può essere sostituita da autocertificazione). Successivamente alla presentazione della domanda, il giudice o il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, possono chiedere di provare la verità delle dichiarazioni con documenti scritti o, nel caso di impossibilità, con ulteriore autocertificazione.
La domanda deve essere firmata dall’interessato e la firma deve essere autenticata dall’avvocato o dal funzionario dell’ufficio che la riceve.
La mancanza di uno solo di questi elementi rende la domanda inammissibile.
Nei giudizi extra-penali: si devono anche descrivere i fatti e i motivi della causa che servono a valutarne la fondatezza, nonché le prove che si vogliono chiedere.
La domanda può essere presentata dall’interessato o dal suo difensore, anche tramite raccomandata postale, prima dell’inizio del giudizio o durante il giudizio stesso, ma gli effetti decorrono dalla domanda. Se la domanda non viene accolta, l’interessato può proporre la richiesta di ammissione al giudice competente per il giudizio, che decide con decreto. |