La domanda si propone con ricorso presso il Tribunale del luogo dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza dello scomparso.
PROCEDURA
1. La domanda per dichiarazione d'assenza si propone con ricorso, nel quale debbono essere indicati:
- il nome e cognome e la residenza dei presunti successori legittimi dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale.
2. Il Presidente del tribunale fissa con decreto l'udienza per la comparizione davanti a sé o ad un giudice da lui designato del ricorrente e di tutte le persone indicate nel ricorso a norma del primo comma, e stabilisce il termine entro il quale la notificazione deve essere fatta a cura del ricorrente. Può anche ordinare che il decreto sia pubblicato in uno o più giornali. Il decreto è comunicato al Pubblico Ministero.
3. Il giudice interroga le persone comparse sulle circostanze che ritiene rilevanti, assume, quando occorre, ulteriori informazioni e quindi riferisce in camera di consiglio per i provvedimenti del tribunale, che questo pronuncia con sentenza.
4. Divenuta definitiva la sentenza che dichiara l’assenza, viene aperto l’eventuale testamento. Inoltre, coloro i quali sarebbero eredi testamentari o legittimi possono domandare (previa redazione di un inventario) l’immissione nel possesso temporaneo dei beni dell’assente.
Per quanto riguarda il coniuge dell’assente, questo non può risposarsi, ma può ottenere un assegno alimentare a carico del patrimonio dell’assente.
5. La sentenza deve essere inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia. Il tribunale può anche disporre altri mezzi di pubblicità.Le inserzioni possono essere eseguite a cura di qualsiasi interessato e valgono come notificazione.
6. Copia della sentenza e dei giornali nei quali è stato pubblicato l'estratto deve essere depositata nella cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza, per l'annotazione sull'originale.
7. La sentenza non può essere eseguita prima che sia passata in giudicato e che sia compiuta l'annotazione anzidetta.
MUTAMENTO DELLO STATO DI FATTO
1. Se durante il possesso temporaneo l'assente ritorna o è provata l'esistenza di lui, cessano gli effetti della dichiarazione di assenza, salva, se occorre, l'adozione di provvedimenti per la conservazione del patrimonio.
I possessori temporanei dei beni devono restituirli; ma fino al giorno della loro costituzione in mora continuano a godere i vantaggi ad essi attribuiti dalla legge.
Se l'assenza è stata volontaria e non è giustificata, l'assente perde il diritto di farsi restituire le rendite riservategli dalla legge.
2. Se durante il possesso temporaneo è provata la morte dell'assente, la successione si apre a vantaggio di coloro che al momento della morte erano suoi eredi o legatari. |