Cos'è | È l’atto di disposizione e destinazione degli organi del proprio corpo (da parte di genitori, figli e fratelli maggiorenni) al proprio congiunto malato o di altri parenti o di altri donatori estranei se il paziente non ha consanguinei.
Tale atto deve essere trasmesso al giudice che rilascia il nulla osta all'esecuzione del trapianto. L’atto di donazione deve essere a titolo gratuito, libero, spontaneo e è sempre revocabile. NB. In generale gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati (art. 5 c.c.). Tuttavia, in alcuni casi la legge consente il trapianto di alcuni organi (rene; fegato, parti di polmone, pancreas e intestino) tra viventi. |
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Come si richiede e documenti necessari | La richiesta viene trasmessa al Tribunale del luogo in cui risiede il donatore.
Il Giudice verifica che il donatore sia: • maggiorenne; • capace di intendere e di volere; • a conoscenza dei limiti della terapia del trapianto di organi tra viventi; • consapevole delle conseguenze personali che il suo sacrificio comporta; • determinato all'atto della donazione liberamente e spontaneamente.
Il Giudice accerta, inoltre, l'esistenza del giudizio tecnico favorevole al prelievo e al trapianto dell’organo contenuto nel referto medico collegiale. Il nulla osta all'esecuzione del trapianto viene concesso o rifiutato con decreto motivato (reclamabile) |
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