Come fare per...


TRAPIANTO DI ORGANI TRA ESSERI VIVENTI
Cos'è

È l’atto di disposizione e destinazione degli organi del proprio corpo (da parte di genitori, figli e fratelli maggiorenni) al proprio congiunto malato o di altri parenti o di altri donatori estranei se il paziente non ha consanguinei.

Tale atto deve essere trasmesso al giudice che rilascia il nulla osta all'esecuzione del trapianto.
L’atto di donazione deve essere a titolo gratuito, libero, spontaneo e è sempre revocabile. NB. In generale gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati (art. 5 c.c.). Tuttavia, in alcuni casi la legge consente il trapianto di alcuni organi (rene; fegato, parti di polmone, pancreas e intestino) tra viventi.

Normativa di riferimento

Legge. 26 giugno 1967, n. 458; Legge 16 dicembre 1999, n. 483; Legge 19 settembre 2012, n. 167

Chi può richiederlo

Il nullaosta viene rilasciato al donatore

Come si richiede e documenti necessari

La richiesta viene trasmessa al Tribunale del luogo in cui risiede il donatore.

Il Giudice verifica che il donatore sia:
• maggiorenne;
• capace di intendere e di volere;
• a conoscenza dei limiti della terapia del trapianto di organi tra viventi;
• consapevole delle conseguenze personali che il suo sacrificio comporta;
• determinato all'atto della donazione liberamente e spontaneamente.

Il Giudice accerta, inoltre, l'esistenza del giudizio tecnico favorevole al prelievo e al trapianto dell’organo contenuto nel referto medico collegiale.
Il nulla osta all'esecuzione del trapianto viene concesso o rifiutato con decreto motivato (reclamabile)

Dove si richiede

Tribunale del luogo in cui risiede il donatore. Per il Tribunale di Nola recarsi presso la Cancelleria della Sezione Famiglia, nella sede ubicata in Via Onorevole Napolitano (già Via Cimitile).

Costi

• Esente da Contributo Unificato
• Esente da marca da bollo per diritti forfettari di notifica