Il curatore o il tutore deve chiedere l’autorizzazione al Giudice Tutelare per tutti gli atti di straordinaria amministrazione da compiere (che siano necessari e utili per l’interdetto e l’incapace), quali ad esempio: l’accettazione o la rinuncia all’eredità o donazioni; la stipula di contratti di locazione di immobili di durata superiore ai nove anni; la promozione di giudizi, la riscossione di capitali; la realizzazione di investimenti finanziari; l’acquisto di beni mobili e immobili; l’assunzione di obbligazioni; la cancellazione di ipoteche e lo svincolo di pegni, il reimpiego di somme; la contrazione di mutui.
In alcuni casi serve anche l’autorizzazione del Tribunale in composizione collegiale per alcuni particolari atti di straordinaria amministrazione, quali ad esempio: la vendita di beni mobili e immobili, vendite per costituire pegni o ipoteche; procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi, fare compromessi e transazioni o accettare concordati.
Il curatore o il tutore deve chiedere l'autorizzazione del Tribunale per vendere beni immobili e beni mobili; costituire pegni o ipoteche; procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi, fare compromessi e transazioni o accettare concordati. Gli altri atti di straordinaria amministrazione possono essere compiuti dall’inabilitato e dal minore emancipato con il consenso del curatore o con la sua assistenza (es. riscuotere capitali, a condizione di un idoneo impiego, e stare in giudizio, sia come attore sia come convenuto). |