Come fare per...


ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE A FAVORE DI INABILITATO O INTERDETTO
Scheda aggiornata al 13/12/2024
Cos'è

Il curatore o il tutore deve chiedere l’autorizzazione al Giudice Tutelare per tutti gli atti di straordinaria amministrazione da compiere, che siano necessari e utili per l’interdetto e l’incapace. 

Gli atti per i quali viene richiesta l'autorizzazione del giudice tutelare si suddistinguono in due categorie:

a) atti che il tutore deve in ogni caso necessariamente compiere, previa autorizzazione, quali:

  •       atti di investimento dei capitali del minore, i quali devono essere investiti alternativamente in: - titoli dello Stato o garantiti dallo Stato; -acquisto di beni immobili posti nello Stato; -in mutui garantiti da idonea ipoteca sopra beni posti nello Stato, o in obbligazioni emesse da pubblici istituti autorizzati a esercitare il credito fondiario;-depositi fruttiferi presso le casse postali o presso altre casse di risparmio o monti di credito su pegno.
  •    conversione di titoli al portatore presenti nel patrimonio del minore in titoli nominativi (salvo che il giudice tutelare disponga che siano depositati in cauta custodia.

 b) atti che il tutore può compiere o meno in rapporto a quanto richiede l'interesse del minore, e che, per essere compiuti, presuppongono egualmente l'autorizzazione, quali:

  •        acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per l'uso del minore, per l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio;
  •        alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento;
  •           riscuotere capitali;
  •     costituire pegni o ipoteche, ovvero consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni (L'autorizzazione del giudice è necessaria in quanto la cancellazione dell'ipoteca e lo svincolo di un pegno conseguono, di solito, ad un pagamento (cioè uno di quegli atti per cui è necessario il consenso del giudice);
  •        assumere obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del minore e per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio (L'autorizzazione è sempre necessaria per l'assunzione di un debito ma non per l'acquisizione della posizione di creditore (poiché essa è sempre vantaggiosa per il minore);
  •        accettare eredità o rinunciarvi, accettare donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni, procedere a divisioni;
  •       fare compromessi e transazioni o accettare concordati;
  •         fare contratti di locazione di immobili oltre il novennio o che in ogni caso si prolunghino oltre un anno dopo il raggiungimento della maggiore età;
  •         promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.

N.B. Nell'autorizzare la vendita di beni, il giudice tutelare determina se debba farsi all'incanto o a trattative private, fissandone in ogni caso il prezzo minimo e stabilendo il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo. (ex art.376 c.c.)

Normativa di riferimento

Artt. 372, 373, 374 e 376 c.c.

Chi può richiederlo

Il tutore o il curatore, eventualmente con l’assistenza di un avvocato in relazione alla complessità dell’atto di straordinaria amministrazione da compiere.

Come si richiede e documenti necessari

Il richiedente deve presentare il ricorso debitamente compilato e motivato presso la cancelleria del Tribunale presso il quale risulta aperta la tutela o la curatela.

Al ricorso, a seconda dei casi, deve essere allegata la necessaria documentazione giustificativa:

• l’eventuale testamento;

• la documentazione sulla passività dell'eredità o sulla somma da riscuotere;

• la perizia asseverata con materiale fotografico descrittivo dell'immobile da acquistare o da vendere;

• i preventivi delle spese sostenute e eventualmente da sostenere;

• gli atti di causa;

• l’offerta della banca relativa all’investimento proposto;

• la bozza del contratto da stipulare.

Dove si richiede

Tribunale presso il quale risulta aperta la tutela o la curatela.

Per il Tribunale di Nola recarsi presso la Cancelleria della Sezione Volontaria Giurisdizione e Famiglia, sita al piano terra, nella sede ubicata in Via Onorevole Napolitano.

Costi

• Esente da Contributo Unificato.

• Esente dal pagamento di euro 27 per l’anticipazione dei diritti forfettizzati di notifica

 (salvo l’eccezione nell’ipotesi di cui all’art.747 c.p.c., ossia in caso di autorizzazione a vendere bene ereditari, in tal caso è necessario corrispondere il pagamento di euro 27,00 per l’anticipazione dei diritti di notifica in modo forfettizzato (ex art.30 D.P.R. 115/02). *da effettuare tramite pagamento telematico, attraverso il Portale Servizi Telematici - Pagamenti PagoPA (art.196 D.P.R. 115/2022 e ss.mm.ii) all’indirizzo: http://servizipst.giustizia.it/PST/it/pagopa.wp