• La domanda introduttiva del procedimento di inabilitazione è proposta con ricorso (con l’ausilio di un avvocato), che deve contenere l’esposizione dei fatti su cui la richiesta si basa e deve essere diretto al Tribunale del luogo in cui la persona da inabilitare ha la residenza o il domicilio effettivi (se stabilmente ricoverata, la domanda dovrà essere presentata nel Tribunale del luogo del ricovero).
• Si fissa l’udienza di comparizione del ricorrente, dell’inabilitando e di tutti coloro che sono nominati nella domanda, parenti entro il quarto grado e affini entro il secondo che abbiano mantenuto rapporti significativi con l’interessato. Nel corso della udienza il giudice istruttore (nominato dal Presidente del Tribunale) procede all’esame dell’inabilitando, sente il parere delle altre persone citate o può disporre d’ufficio l’assunzione di ulteriori informazioni.
• Dopo l’esame dell’inabilitando il giudice istruttore può, anche d’ufficio, nominare un curatore provvisorio qualora sussistano motivi di necessità e urgenza che può, tuttavia, essere revocato dallo stesso giudice istruttore fino a che non è pronunciata la sentenza che provvede sulla domanda di inabilitazione.
• Il cancelliere dell'autorità giudiziaria che ha pronunziato la sentenza di inabilitazione deve trasmettere copia dei provvedimenti, entro dieci giorni dalla pubblicazione (cioè deposito in cancelleria), al Giudice Tutelare.
• Successivamente il Giudice Tutelare procede alla nomina del curatore dell’inabilitato scegliendoli preferibilmente nell’ambito del nucleo familiare dell’inabilitato. È possibile per i parenti o i conoscenti dell’inabilitato far pervenire al Giudice Tutelare proposte e osservazioni (depositandole in cancelleria) riguardo alla persona da nominare curatore.
Il Curatore viene nominato con decreto del Giudice Tutelare e assume le funzioni dopo aver prestato, davanti al Giudice Tutelare, il giuramento di esercitare l'ufficio con fedeltà e diligenza |