La tutela a favore dell’interdetto si apre con la nomina del tutore provvisorio o a seguito della pubblicazione (cioè deposito in cancelleria) della sentenza di interdizione.
Il processo di interdizione deve essere promosso necessariamente con l’assistenza di un legale e si conclude con una sentenza del Tribunale. Devono essere allegati al ricorso: certificato di residenza, estratto dell’atto di nascita (viene rilasciato dal Comune), stato di famiglia, documentazione medica (ove disponibile).
Dopo l’esame dell’interdicendo il Giudice istruttore può, anche d’ufficio, nominare un tutore provvisorio qualora sussistano motivi di necessità e urgenza che può, tuttavia, essere revocato dallo stesso Giudice istruttore fino a che non è pronunciata la sentenza che provvede sulla domanda di interdizione.
Il tutore definitivo viene nominato dal Giudice Tutelare a seguito dell’assunzione di informazioni sul suo conto per valutarne l’idoneità. Il tutore assume le funzioni dopo aver prestato, davanti al Giudice Tutelare, il giuramento di esercitare l'ufficio con fedeltà e diligenza.
Lo stesso, inoltre, entro dieci giorni da tale momento, deve iniziare l'inventario dei beni dell’interdetto per terminarlo entro i successivi trenta giorni. Nell'inventario vengono indicati i beni immobili, mobili, i crediti e i debiti dell’interdetto. |