ATTI ALLO STATO CIVILE (RETTIFICA, CORREZIONE E RICOSTITUZIONE DELL'ATTO) |
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Scheda aggiornata al 13/12/2024 |
Cos'è | Chi intende promuovere la rettificazione di un atto dello stato civile o la ricostituzione di un atto distrutto o smarrito al di fuori dei casi di cui all'articolo 98, comma 2-bis, o la formazione di un atto omesso o la cancellazione di un atto indebitamente registrato, o intende opporsi a un rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, una annotazione o altro adempimento, deve proporre ricorso al tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento.
Il procuratore della Repubblica può in ogni tempo promuovere il procedimento.
L'interessato può comunque richiedere il riconoscimento del diritto al mantenimento del cognome originariamente attribuitogli se questo costituisce ormai autonomo segno distintivo della sua identità personale. |
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Normativa di riferimento | D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 |
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Procedimento | Il tribunale:
- può, senza particolari formalità, assumere informazioni, acquisire documenti e disporre l'audizione dell'ufficiale dello stato civile.
-prima di provvedere, deve sentire il procuratore della Repubblica e gli interessati e richiedere, se del caso, il parere del giudice tutelare.
-provvede in camera di consiglio con decreto motivato. |
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Correzione e ricostituzione di atti dello stato civile | L'ufficiale dello stato civile, provvede:
· d'ufficio o su istanza di chiunque ne abbia interesse:
- a correggere gli errori materiali di scrittura in cui egli sia incorso nella redazione degli atti mediante annotazione dandone contestualmente avviso al prefetto, al procuratore della Repubblica del luogo dove è stato registrato l'atto, nonché agli interessati.
Con le stesse modalità, provvede nel caso in cui riceva, per la registrazione, un atto di nascita relativo a cittadino italiano nato all'estero nel matrimonio ovvero relativo a cittadino italiano riconosciuto come figlio nato fuori del matrimonio al quale sia stato imposto un cognome diverso da quello ad esso spettante per la legge italiana. Quest'ultimo cognome deve essere indicato nell'annotazione.
-alla correzione degli atti formati, quando emerge la discordanza tra le indicazioni in essi riportate e quelle risultanti da altri documenti rilasciati dalle autorità competenti.
- su istanza di chiunque ne abbia interesse o del procuratore della Repubblica, alla ricostituzione di un atto distrutto o smarrito, dandone contestuale avviso al procuratore della Repubblica del luogo dove è stato registrato l'atto nonché agli interessati. Il primo periodo si applica nelle sole ipotesi in cui l'ufficiale dello stato civile dispone di prove documentali della formazione e dei contenuti essenziali dell'atto.
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Opposizione ai provvedimenti di correzione | Soggetti legittimati: il procuratore della Repubblica o chiunque ne abbia interesse
Termine: entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso,
Modalità: ricorso al tribunale che decide in camera di consiglio con decreto motivato che ha efficacia immediata. |
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Competenza | I tribunali della Repubblica sono competenti a disporre le rettificazioni e le correzioni anche per gli atti dello stato civile ricevuti da autorità straniere, trascritti in Italia ed a provvedere per la cancellazione di quelli indebitamente trascritti, nonché per la formazione di quelli omessi o indisponibili che si sarebbero dovuti registrare in Italia, nei casi in cui non sia utilizzabile la procedura di cui all'articolo 20 del D.P.R.396/2000. |
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Dove si richiede | La competenza spetta al tribunale nel cui circondario si sarebbe dovuto registrare l'atto ovvero al tribunale per i minorenni che ha pronunciato sull'adozione di minore straniero.
Per il Tribunale di Nola recarsi presso la Cancelleria Volontaria Giurisdizione e Famiglia, ubicata al piano terra, della sede sita in Via Onorevole Napolitano. |
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Trasmissione di atti | Il cancelliere trasmette di ufficio, per l'esecuzione, all'ufficiale dello stato civile copia dei decreti emessi Altrimenti gli atti suddetti sono acquisiti dall'ufficiale dello stato civile su richiesta anche verbale di chiunque vi ha interesse. |
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Costi | Esente da costi di C.U.
Pagamento di euro 27,00 per l’anticipazione dei diritti di notifica in modo forfettizzato (ex art.30 D.P.R. 115/02). *da effettuare tramite pagamento telematico, attraverso il Portale Servizi Telematici - Pagamenti PagoPA (art.196 D.P.R. 115/2022 e ss.mm.ii) all’indirizzo: http://servizipst.giustizia.it/PST/it/pagopa.wp
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