Come fare per...


ADOZIONE DI UNA PERSONA MAGGIORENNE
Scheda aggiornata al 21/11/2024
Cos'è

È una procedura che consente l'adozione di persona maggiorenne. L’adottato acquista il diritto di anteporre il cognome dell’adottante al proprio e il diritto a succedere all’adottante nella stessa posizione dei figli nati dal matrimonio, oltre che il diritto agli alimenti. L'adozione non attribuisce all'adottante alcun diritto di successione.

L’adozione ordinaria non muta diritti e doveri dell’adottato verso la famiglia di origine e non produce effetti verso i parenti dell’adottante e verso quelli dell’adottato.

Normativa di riferimento

Artt. 291 e segg. c.c. come modificati dalla L. 4 maggio 1983, n. 184

Chi può richiederlo

Chi intende effettuare l’adozione di persona maggiorenne. Di regola, l’adottante non deve avere figli minorenni (legittimi o legittimati o naturali riconosciuti) e deve aver compiuto 35 anni (30 se il Tribunale ritiene esistente una situazione tale da giustificarlo). Deve, inoltre, superare di almeno 18 anni l’età della persona che si intende adottare.

La presenza dei figli minori dell'adottante non preclude l'adozione del maggiorenne da adottare.

Il tutore non può adottare la persona della quale ha avuto la tutela se non dopo che sia stato approvato il conto della sua amministrazione, sia stata fatta la consegna dei beni e siano state estinte le obbligazioni risultanti a suo carico o data idonea garanzia per il loro adempimento.

È necessaria l’assistenza di un legale.

Come si richiede e documenti necessari

Deve essere presentato ricorso diretto al Tribunale del luogo di residenza dell'adottante, allegando i seguenti documenti:

-certificato di residenza dell’adottante e dell’adottando;

-copia integrale dell’atto di nascita dell’adottante e dell’adottando;

-certificato di stato libero dell’adottante e dell'adottando, oppure certificato di matrimonio;

-atto notorio dal quale si evince che l’adottante non ha figli legittimi o naturali o che ha figli;

-certificato del casellario giudiziale dell’adottante;

-decreto di nomina del legale rappresentante dell'adottando incapace;

-eventuale certificato di morte di uno o entrambi i genitori dell'adottando.

Inoltre, in caso di adottanti o adottati stranieri occorre:

-se disponibile produrre certificato di cittadinanza;

-se disponibile produrre permesso di soggiorno per l’adottando oppure permesso per ragioni di studio o similari.

N.B.:  La documentazione da produrre deve essere in lingua italiana, pertanto, in caso di adozione di persona straniera occorre che i documenti originali in lingua straniera siano tradotti e che la traduzione venga giurata.

In caso di adozione di più di una persona (ad es. fratelli) occorre un'istanza separata per ciascun adottando.

CONSENSO ED ASSENSO NECESSARI

Per l'adozione si richiede:

- il consenso dell'adottante e dell'adottando;

-l'assenso dei genitori dell'adottando e l'assenso del coniuge dell'adottante  e dell'adottando, se coniugati e non legalmente separati.

Quando è negato l'assenso, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dell'adottante, può, ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, pronunziare ugualmente l'adozione, salvo che si tratti dell'assenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del coniuge, se convivente, dell'adottante o dell'adottando. Parimenti il tribunale può pronunziare l'adozione quando è impossibile ottenere l'assenso per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo.

DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA PRONUNZIA DI ADOZIONE

L'adozione produce i suoi effetti dalla data del decreto che la pronunzia.

Finché il decreto non è emanato, adottante ed adottato possono revocare il loro consenso.

Se l'adottante muore dopo la prestazione del consenso e prima dell'emanazione del decreto, si può procedere al compimento degli atti necessari per l'adozione.

Gli eredi dell'adottante possono presentare al tribunale memorie e osservazioni per opporsi all'adozione.

Se l'adozione è ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della morte dell'adottante.

DOVE SI RICHIEDE

-Tribunale del luogo di residenza dell'adottante.

-Per il Tribunale di Nola recarsi la sede ubicata in Via Onorevole Napolitano,  presso la Cancelleria della Sezione Volontaria Giurisdizione e Famiglia, piano Terra.

COSTI

-Contributo Unificato di € 98,00*

-Marca da bollo di € 27,00 per l’anticipazione dei diritti di notifica forfettizzati*

-Imposta di registro per la registrazione del provvedimento giudiziale a cura delle parti interessate.

La Cancelleria trasmetterà, previo passaggio in giudicato, la copia del provvedimento agli Ufficiali dello Stato Civile per le prescritte annotazioni a margine degli atti di nascita del maggiorenne adottando.

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* pagamento da effettuarsi con modalità telematiche , attraverso il Portale Servizi Telematici - Pagamenti PagoPA (art.196 D.P.R. 115/2022 e ss.mm.ii) all’indirizzo: http://servizipst.giustizia.it/PST/it/pagopa.wp