Deve essere presentata domanda in carta semplice, diretta al Presidente del Tribunale del luogo di residenza dell’adottante, allegando i seguenti documenti: • la copia integrale dell'atto di nascita di adottando e adottante, da richiedere al Comune di nascita; • il certificato di residenza di adottando e adottante (in bollo); • il certificato di matrimonio o di stato libero di adottando e adottante; • lo stato di famiglia storico (in bollo) di adottando e adottante; • il certificato di morte dei genitori dell’adottando, se deceduti (nel caso in cui siano vivi, dovranno invece manifestare il loro consenso secondo l’art. 311 c.c.).
I certificati devono essere in originale e hanno validità di 6 mesi. Poiché la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana, in caso di adozione di persona straniera occorre che i documenti originali in lingua straniera siano tradotti e la traduzione venga giurata. Nel caso di adozione di straniero occorre indicare la normativa in tema di adozione vigente nel paese di origine della persona da adottare e tradurne il testo a disciplina dei consensi eventualmente richiesti ai congiunti di costui.
In caso di adozione di più di una persona (ad es. fratelli) occorre un’istanza separata per ciascun adottando.
L'adozione produce i suoi effetti dalla data della sentenza che la pronunzia. Finché la sentenza non è emanata, tanto l'adottante quanto l'adottando possono revocare il loro consenso.
Il decreto di adozione ordinaria è soggetto a registrazione a cura delle parti interessate. La Cancelleria trasmette copia del provvedimento agli Ufficiali dello Stato Civile per le prescritte annotazioni a margine degli atti di nascita del maggiorenne adottando. |