Uno dei coniugi chiede (con ricorso) il divorzio giudiziale al Presidente del Tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio.
Il Presidente per legge è tenuto innanzitutto a tentare la conciliazione dei coniugi. Se questa fallisce, il Presidente provvede, separatamente, all’audizione dei coniugi all’esito della quale emetterà ordinanza contenente i provvedimenti temporanei ed urgenti nell’interesse dei coniugi e degli eventuali figli (ad esempio, relativi all’affidamento e al mantenimento dei figli, all’assegnazione della casa coniugale, all’eventuale assegno di mantenimento a favore del coniuge sprovvisto di adeguati redditi propri).
Quindi fissa la data d’udienza e comparizione delle parti innanzi al Giudice istruttore che lui stesso nomina e, davanti al quale si svolgerà una vera e propria causa civile con la raccolta delle prove necessarie in relazione alle domande delle parti, al termine della quale verrà emessa la sentenza di scioglimento del matrimonio e/o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Questa potrà essere oggetto di riforma da parte della Corte d'Appello. A sua volta, la sentenza d'appello potrà essere ricorribile in Cassazione. |