Come fare per...


DIVORZIO GIUDIZIALE
Cos'è

È l’istituto giuridico che permette ai coniugi già separati di ottenere, su ricorso, la pronuncia giudiziale dello scioglimento del matrimonio civile o della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario (cioè celebrato con il rito religioso e trascritto), quando tra di essi non sia stato raggiunto un accordo. Può essere richiesto, di regola, trascorsi 12 mesi dalla udienza destinata al tentativo di conciliazione nel procedimento di separazione giudiziale o 6 mesi in caso di procedimento di separazione consensuale, quando la pronuncia di separazione o il decreto di omologa siano divenuti definitivi.

Normativa di riferimento

L. 1 dicembre 1970, n.898; L. 6 Marzo 1987, n. 74

Chi può richiederlo

I coniugi, anche solo uno di essi. Per questa pratica è necessario che i coniugi si rivolgano a un avvocato (uno diverso per ciascun coniuge).

Come si richiede

Uno dei coniugi chiede (con ricorso) il divorzio giudiziale al Presidente del Tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio.

Il Presidente per legge è tenuto innanzitutto a tentare la conciliazione dei coniugi. Se questa fallisce, il Presidente provvede, separatamente, all’audizione dei coniugi all’esito della quale emetterà ordinanza contenente i provvedimenti temporanei ed urgenti nell’interesse dei coniugi e degli eventuali figli (ad esempio, relativi all’affidamento e al mantenimento dei figli, all’assegnazione della casa coniugale, all’eventuale assegno di mantenimento a favore del coniuge sprovvisto di adeguati redditi propri).

Quindi fissa la data d’udienza e comparizione delle parti innanzi al Giudice istruttore che lui stesso nomina e, davanti al quale si svolgerà una vera e propria causa civile con la raccolta delle prove necessarie in relazione alle domande delle parti, al termine della quale verrà emessa la sentenza di scioglimento del matrimonio e/o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.

Questa potrà essere oggetto di riforma da parte della Corte d'Appello. A sua volta, la sentenza d'appello potrà essere ricorribile in Cassazione.

Dove si richiede

Tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio.
Per il Tribunale di Nola recarsi presso la Cancelleria della Sezione Famiglia, nella sede ubicata in Via Onorevole Napolitano (già Via Cimitile).