Un procedimento penale può essere definito con decreto penale di condanna quando per i reati in contestazione è possibile applicare una sanzione finale costituita dalla sola pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di quella detentiva. Il decreto penale viene emesso dal Giudice per le indagini preliminari su richiesta del Pubblico Ministero.
Quando è necessario convertire la pena detentiva in quella pecuniaria si applica l’art. 53 L. 689/81 in relazione all’art. 135 c.p. recentemente modificato: il computo ha luogo calcolando € 250,00 di pena pecuniaria per ogni giorno di detenzione.
La pena può essere convertita in lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 186, c.9, del codice della strada per i reati ivi previsti.
Per il pagamento si deve attendere la cartella esattoriale, che perviene dopo alcuni mesi dalla data di esecutività del decreto (15 giorni dalla notifica se non viene opposto).
Se si paga entro 60 giorni dall'arrivo della cartella il totale da pagare è dato da pena pecuniaria + diritti di notifica (€ 5,88); se si paga oltre i 60 giorni l'importo aumenta per spese di esecuzione e interessi di mora.
Se si vuole pagare prima dell'arrivo della cartella esattoriale (c.d. pagamento spontaneo) si può fare attraverso la compilazione del modello F23, ma si deve essere autorizzati; a tal fine si deve presentare un' istanza: • presso l'Ufficio G.I.P. decreti penali, se prima dell'esecutività (prima dei 15 giorni dalla notifica); • presso l'Ufficio Recupero Crediti, se dopo l'esecutività (dopo i 15 giorni dalla notifica). |