L’intervento avviene con ricorso da depositare in cancelleria prima che sia tenuta l’udienza in cui è disposta la vendita o l’assegnazione.
Il ricorso deve contenere:
• l’indicazione del credito e del suo titolo; • la domanda per partecipare alla distribuzione della somma ricavata; • la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel Comune in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione.
Ai titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all’art. 2214 c.c. viene richiesto un ulteriore adempimento, ovvero l’allegazione, a pena di inammissibilità, dell’estratto autentico notarile relativo alle menzionate scritture contabili. La possibilità di un intervento tardivo è contemplata dagli artt. 528, 551 e 565 c.p.c. |