Come fare per...


ISTANZA DI VENDITA DEL BENE IMMOBILE PIGNORATO
A chi rivolgersi

Esecuzione immobiliare

Ubicazione: Palazzo Orsini – Piazza Giordano Bruno
Piano: primo
Telefono: 081/5117414;
081/5117387;
081/5117451
Personale Amministrativo:

I dati sono visualizzati nel seguente ordine: incarico, qualifica comprensiva della fascia economica, nominativo

  • Dott. Antonio Santella (Funzionario Giudiziario F1)
    Incarico: Responsabile
    Telefono: 081/5117377;
  • Clementina Pariota (Funzionario Giudiziario F1)
    Incarico: Addetto
    Piano: primo
    Stanza: 107
    Telefono: 081/5117414;
  • Dott.ssa Rachele Esposito (Assistente Giudiziario F2)
    Incarico: Addetto
    Piano: primo
    Stanza: 107
    Telefono: 081/5117387;
Cos'è

È la richiesta, fatta al Giudice dell’esecuzione, di vendita del bene pignorato che può essere depositata dopo 10 giorni e non oltre 90 giorni dalla notifica di pignoramento, pena la sua perdita di efficacia.
L’inosservanza del termine stabilito per il deposito dell’istanza di vendita determina l’inefficacia del pignoramento e l’estinzione del processo esecutivo.

Normativa di riferimento

Artt. 491 e segg. c.p.c.

Chi può richiederlo

Il creditore (procedente o intervenuto) munito di titolo esecutivo

Come si richiede e documenti necessari

L’istanza di vendita va presentata tramite ricorso da depositare presso la cancelleria del Tribunale.
Entro centoventi giorni dal deposito del ricorso il creditore che richiede la vendita deve provvedere ad allegare la seguente documentazione:
• l’estratto del catasto;
• i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all’immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento;
• la prova di notificazione ai creditori che sui beni pignorati hanno un diritto di prelazione risultante da pubblici registri (è a carico del creditore pignorante entro cinque giorni dal pignoramento l’invio di un avviso contenente l'indicazione del creditore pignorante, del credito per il quale si procede, del titolo e delle cose pignorate.

L’estratto catastale e i certificati possono essere sostituiti da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari.

Depositata l’istanza di vendita e la documentazione ipocatastale, il Giudice dell’Esecuzione nomina un esperto scelto dall’elenco dei CTU del Tribunale, che provvederà alla stima dell’immobile.
Contestualmente viene nominata la società quale ausiliario del Giudice che assisterà anche il CTU nell’espletamento dell’incarico anche con facoltà di accesso forzoso all’immobile.

Dove si richiede

Per il Tribunale di Nola recarsi presso la Cancelleria della Sezione Esecuzioni Mobiliari e Immobiliari, piano primo, piazza Giordano Bruno.

Costi

• Contributo Unificato (per determinare l’importo consultare la Tabella del Contributo Unificato)
• Marca da bollo di € 27,00 per diritti forfettari di notifica