L’istanza di vendita va presentata tramite ricorso da depositare presso la cancelleria del Tribunale. Entro centoventi giorni dal deposito del ricorso il creditore che richiede la vendita deve provvedere ad allegare la seguente documentazione: • l’estratto del catasto; • i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all’immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento; • la prova di notificazione ai creditori che sui beni pignorati hanno un diritto di prelazione risultante da pubblici registri (è a carico del creditore pignorante entro cinque giorni dal pignoramento l’invio di un avviso contenente l'indicazione del creditore pignorante, del credito per il quale si procede, del titolo e delle cose pignorate.
L’estratto catastale e i certificati possono essere sostituiti da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari.
Depositata l’istanza di vendita e la documentazione ipocatastale, il Giudice dell’Esecuzione nomina un esperto scelto dall’elenco dei CTU del Tribunale, che provvederà alla stima dell’immobile. Contestualmente viene nominata la società quale ausiliario del Giudice che assisterà anche il CTU nell’espletamento dell’incarico anche con facoltà di accesso forzoso all’immobile. |