1 1. La domanda per dichiarazione di morte presunta si propone con ricorso.
In esso vanno indicati:
- il nome, cognome e domicilio dei presunti successori legittimi dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale e di tutte le altre persone, che a notizia del ricorrente, perderebbero diritti o sarebbero gravate da obbligazioni, per effetto della morte dello scomparso
2. Il Presidente del tribunale nomina un giudice a norma dell'articolo 473 bis 60, secondo comma, e ordina che a cura del ricorrente la domanda, entro il termine che egli stesso fissa, sia inserita per estratto, due volte consecutive a distanza di dieci giorni, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e in due giornali.
Con invito a chiunque abbia notizie dello scomparso di farle pervenire al tribunale entro sei mesi dall'ultima pubblicazione.
Se tutte le inserzioni non vengono eseguite entro il termine fissato, la domanda s'intende abbandonata. Il Presidente del tribunale può anche disporre altri mezzi di pubblicità.
3. Decorsi sei mesi dalla data dell'ultima pubblicazione, il giudice, su istanza del ricorrente, fissa con decreto l'udienza di comparizione davanti a sé del ricorrente e delle persone indicate nel ricorso, nonché il termine per la notificazione del ricorso e del decreto a cura del ricorrente.
Il decreto è comunicato al Pubblico Ministero.
4. Il giudice interroga le persone comparse sulle circostanze che ritiene rilevanti; può disporre che siano assunte ulteriori informazioni e quindi riferisce in camera di consiglio al collegio, che pronuncia Sentenza.
5. La sentenza deve essere inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia.
Il tribunale può anche disporre altri mezzi di pubblicità. Le inserzioni possono essere eseguite a cura di qualsiasi interessato e valgono come notificazione.
6. Copia della sentenza e dei giornali nei quali è stato pubblicato l'estratto deve essere depositata nella cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza, per l'annotazione sull'originale.
7. La sentenza non può essere eseguita prima che sia passata in giudicato e che sia compiuta l'annotazione suddetta.
8. Il cancelliere dà notizia all'ufficio dello stato civile competente della sentenza di dichiarazione di morte presunta.
EFFETTI DERIVATI DALLA DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA
Divenuta eseguibile la Sentenza:
1. coloro che ottennero l'immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente o i loro successori possono disporre liberamente dei beni.
2. coloro ai quali fu concesso l'esercizio temporaneo dei diritti o la liberazione temporanea dalle obbligazioni, conseguono l'esercizio definitivo dei diritti o la liberazione definitiva dalle obbligazioni.
3. Si estinguono inoltre le obbligazioni alimentari.
4. In ogni caso cessano le cauzioni e le altre cautele che sono state imposte.
5. Il coniuge può contrarre nuovo matrimonio.
MUTAMENTO DELLO STATO DI FATTO
Se la persona, di cui è stata dichiarata la morte presunta ritorna o ne è provata l'esistenza:
1. recupera i beni nello stato in cui si trovano e ha diritto di conseguire il prezzo di quelli alienati, quando esso sia dovuto, o i beni nei quali sia stato investito.
2. ha diritto di pretendere l'adempimento delle obbligazioni considerate estinte ai sensi del secondo comma dell'articolo 63 c.c..
Se è provata la data della sua morte i diritti di cui in precedenza competono a coloro che a quella data sarebbero stati suoi eredi o legatari.
Sono salvi in ogni caso gli effetti delle prescrizioni e delle usucapioni. |