Come fare per...


RINUNCIA ALLA EREDITÀ
Scheda aggiornata al 07/11/2024
Cos'è

La rinuncia all'eredità è l'atto con il quale il chiamato all'eredità dichiara di non volerla accettare, ad esempio perché i debiti del defunto sono superiori ai crediti (in tal caso, dovrà essere effettuata anche da tutti i discendenti del rinunciante). In tale eventualità egli vi deve rinunciare espressamente per mezzo di una dichiarazione ricevuta dal notaio o effettuata dal cancelliere del Tribunale del Circondario dell'ultimo domicilio del defunto, altrimenti si considera come non avvenuta.

Con la dichiarazione di rinuncia, il chiamato all'eredità fa cessare gli effetti verificatisi nei suoi confronti a seguito dell'apertura della successione e rimane, pertanto, completamente estraneo alla stessa, con la conseguenza che nessun creditore potrà rivolgersi a lui per il pagamento dei debiti ereditari, né egli potrà esercitare alcuna azione ereditaria o acquistare alcun bene facente parte della successione.

È opportuno effettuare la rinuncia prima della presentazione della denuncia di successione o comunque prima di dividere l'eredità. La rinuncia all'eredità non può essere sottoposta a una condizione o a un termine, né può essere limitata solo a una quota parte dell'eredità stessa. La rinuncia, a differenza dell'accettazione, è sempre revocabile; il rinunziante, se non è passato il termine di prescrizione di dieci anni, ha il diritto di accettare fino a che, in seguito al suo rifiuto, un chiamato di grado ulteriore non abbia a sua volta accettato.

Il chiamato all'eredità perde la facoltà di rinunciare se sottrae i beni ereditari o se comunque ha venduto o donato beni di appartenenza del defunto.

Può essere fatta anche per agevolare altri coeredi con un unico passaggio di proprietà qualora l'eredità sia attiva.

Normativa di riferimento

Artt. 321, 374, 394, 519 e segg. c.c.

Chi può richiederlo

Può essere effettuata dagli eredi e, nel caso di minori, interdetti, inabilitati e persone giuridiche, da chi li rappresenta legalmente.

Per minori, interdetti ed inabilitati deve essere preventivamente richiesta l'autorizzazione del Giudice Tutelare territorialmente competente.

Nel caso di minorenni si devono presentare entrambi i genitori o quello che esercita la potestà in via esclusiva con la copia conforme del provvedimento di autorizzazione del Giudice Tutelare.

Come si richiede e documenti necessari

La rinuncia all'eredità si compie mediante dichiarazione ricevuta da un notaio (su tutto il territorio dello Stato) oppure dal cancelliere del Tribunale ove si è aperta la successione (luogo dell'ultimo domicilio del defunto).

In quest'ultimo bisogna presentarsi presso la cancelleria del Tribunale, previo appuntamento, munito dei seguenti documenti:

  •        Certificato di morte del defunto;
  •        Certificato di ultima residenza del defunto o autocertificazione dell'ultimo domicilio;
  •        Copia del Codice fiscale del defunto;
  •        Fotocopia e originale del Codice fiscale e del documento d'identità valido del/i rinunziante/i (in caso di interdetto o incapace occorre la copia sia per la persona rappresentata che per la persona che rappresenta);
  •        Copia di eventuale testamento;
  •        In caso di rinuncia per conto di incapace o minore, copia autentica dell'autorizzazione del Giudice Tutelare.

 La domanda può essere presentata entro:

  •        tre mesi  dal decesso  (se si è in possesso di beni ereditari);
  •        dieci anni, ovvero fino alla prescrizione del diritto (se non si è in possesso dei beni ereditari).

È possibile presentare una domanda unica di rinuncia per ogni grado di parentela (es. tutti i fratelli insieme).

Tutti i rinuncianti devono comparire personalmente; in caso di impossibilità, può essere conferita procura notarile ad uno dei rinuncianti.

Dopo aver reso la dichiarazione davanti al cancelliere, occorre effettuare nello stesso giorno il versamento previsto con MOD. F24 per il pagamento dell'imposta di registro. La ricevuta del pagamento dovrà essere consegnata in cancelleria in duplice originale, la quale provvederà subito all'inoltro del relativo fascicolo all'Ufficio del Registro per la registrazione della rinuncia.

Dopo l'avvenuta registrazione sarà possibile ritirare una copia conforme all'originale dell'atto di rinuncia previo pagamento dei diritti di copia alla cui tabella si rimanda.

Dove si richiede

Tribunale del luogo dell'ultimo domicilio del defunto.

Per il Tribunale di Nola la competenza è della Cancelleria della Volontaria Giurisdizione - Settore Famiglia, nella sede ubicata in Via Onorevole Napolitano (già Via Cimitile).

Costi

·       Marca da bollo da Euro 16.00;

·       Dopo aver reso la dichiarazione davanti al cancelliere, occorre effettuare, nello stesso giorno, il versamento di Euro 200,00, con MOD. F24, per il pagamento dell'imposta di registro. La ricevuta del pagamento dovrà essere consegnata in duplice originale alla Cancelleria, che provvederà subito all'inoltro del relativo fascicolo all'Ufficio del Registro per la registrazione della rinuncia.

Dopo l'avvenuta registrazione sarà possibile ritirare una copia conforme all'originale dell'atto di rinuncia previo pagamento di una marca da bollo di Euro 16,00, con contrassegno, e di diritti di copia di Euro 11,79 da effettuare tramite pagamento telematico, attraverso il Portale Servizi Telematici – Pagamenti PagoPA (art. 196 D.P.R 115/2022 e ss.mm.ii.), all'indirizzo: 

http://servizipst.giustizia.it/PST/it/pagopa.wp.

 

La redazione dell'atto di Rinunzia all'Eredità avviene solo ed esclusivamente previa prenotazione da effettuare andando sul sito internet del Tribunale di Nola.

Cliccare sul link PRENOTAZIONI ACCESSI PRESSO LE CANCELLERIE DEL TRIBUNALE DI NOLA.

Procedere alla registrazione (al primo accesso)

prenotare uno slot allo sportello Prenotazione appuntamenti presso le cancellerie - Famiglia e volontaria giurisdizione - Rinunzia all'eredità, accettazione con b.i., atti notori, certificazioni registro successioni, colloqui con responsabile cancelleria.