L’inventario contiene la descrizione dei beni, dei crediti e dei debiti appartenenti alla persona deceduta; rappresenta pertanto la sua situazione patrimoniale con riferimento al momento della morte. L’inventario è obbligatorio per l’erede che intenda accettare l’eredità con beneficio di inventario (vedi scheda Accettazione d’eredità con beneficio d’inventario).
· Se l’erede è in possesso di (tutti o alcuni) beni ereditati e intende accettare l’eredità con beneficio d’inventario, lo deve fare entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Se l’inventario non è compiuto nei tre mesi, l’accettante decade dal beneficio e viene considerato erede puro e semplice con la conseguenza che dovrà farsi carico di tutti gli eventuali debiti del defunto.
· Se l’erede non è in possesso di beni appartenenti al defunto, può chiedere l’accettazione con beneficio di inventario entro dieci anni, il termine decorre dal giorno dell'apertura della successione. L’inventario deve essere compiuto entro tre mesi dalla data della dichiarazione di accettazione con beneficio d’inventario.
In entrambi i casi, se è impossibile concludere l’inventario entro il termine dei tre mesi, può essere concessa una proroga, ma la richiesta, adeguatamente motivata, deve essere depositata in Cancelleria prima della scadenza del termine dei tre mesi.
Affinchè si producano gli effetti tipici dell’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario è necessario che essa sia preceduta o seguita dall’inventario.
Ove l’inventario dell’eredità preceda l’accettazione, il chiamato avrà un termine di 40 giorni, che decorrono dal compimento dell'inventario medesimo, per decidere se accetta o rinunzia all'eredità. Trascorso questo termine senza che abbia manifestato alcuna volontà, è considerato erede puro e semplice. |