Come fare per...


INVENTARIO
Scheda aggiornata al 06/11/2024
Cos'è

L’inventario contiene la descrizione dei beni, dei crediti e dei debiti appartenenti alla persona deceduta; rappresenta pertanto la sua situazione patrimoniale con riferimento al momento della morte.
L’inventario è obbligatorio per l’erede che intenda accettare l’eredità con beneficio di inventario  (vedi scheda Accettazione d’eredità con beneficio d’inventario).

·         Se l’erede è in possesso di (tutti o alcuni) beni ereditati e intende accettare l’eredità con beneficio d’inventario, lo deve fare entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Se l’inventario non è compiuto nei tre mesi, l’accettante decade dal beneficio e viene considerato erede puro e semplice con la conseguenza che dovrà farsi carico di tutti gli eventuali debiti del defunto.

·         Se l’erede non è in possesso di beni appartenenti al defunto, può chiedere l’accettazione con beneficio di inventario entro dieci anni, il termine decorre dal giorno dell'apertura della successione. L’inventario deve essere compiuto entro tre mesi dalla data della dichiarazione di accettazione con beneficio d’inventario.

In entrambi i casi, se è impossibile concludere l’inventario entro il termine dei tre mesi, può essere concessa una proroga, ma la richiesta, adeguatamente motivata, deve essere depositata in Cancelleria prima della scadenza del termine dei tre mesi.

Affinchè si producano gli effetti tipici dell’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario è necessario che essa sia preceduta o seguita dall’inventario.

Ove l’inventario dell’eredità preceda l’accettazione, il chiamato avrà un termine di 40 giorni, che decorrono dal compimento dell'inventario medesimo, per decidere se accetta o rinunzia all'eredità. Trascorso questo termine senza che abbia manifestato alcuna volontà, è considerato erede puro e semplice.

Normativa di riferimento

Inventario dell’eredità successivo all’accettazione (art. 484 c.c., 494 c.c. e 769 c.p.c.)

Inventario dell’eredità precedente all’accettazione (art. 485 c.c e 487 c.c)

Chi può richiederlo

 

  •     gli eredi;
  •          i creditori del defunto;
  •          l’esecutore testamentario;
  •          le persone che hanno diritto ad ottenere la rimozione dei sigilli (art. 763 c.p.c.);
  •          curatore dell’eredità giacente
  •          pubblico ministero ai sensi dell’art. 754 c.p.c. (art. 763 in relazione all’art. 753 e 754 c.p.c.)
Come si richiede e documenti necessari

Il soggetto richiedente deve presentare ricorso al Giudice della successione in cui richiede la nomina del notaio/ cancelliere che verrà incaricato alla redazione dell’inventario.

L’ istanza deve essere corredata da:

  •        copia dell’accettazione beneficiata o, nel caso in cui l’inventario preceda l’accettazione, dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la qualità di erede o l’autocertificazione circa l’esistenza di chiamati alla successione;
  •          copia conforme del testamento, se esistente;
  •          certificato di morte in carta semplice;
  •          nota di iscrizione al ruolo del ricorso;
  •          codice fiscale del defunto

Può essere fatta davanti al cancelliere del Tribunale territorialmente competente o a un notaio (se richiesto dalle parti). L’inventario effettuato senza la preventiva autorizzazione del Tribunale - Giudice delle Successioni è nullo con le conseguenze derivanti dal mancato rispetto dei termini per il compimento dell’inventario previsti in materia di eredità beneficiata.

Tuttavia, in base all’art. 769 u.c. c.p.c.  quando non sono stati apposti i sigilli, le parti possono richiedere la redazione dell’inventario al notaio. Non occorre più il provvedimento di autorizzazione da parte del Giudice delle Successioni, ma il notaio può procedere direttamente.

Effettuato l’inventario, l’atto è depositato in cancelleria e di seguito trasmesso all’Agenzia delle Entrate, Ufficio territorialmente competente per la registrazione, per cui occorrerà il versamento dell’imposta di registro.

Dove si richiede

La formazione dell’inventario si chiede alla cancelleria del tribunale civile del luogo in cui la persona deceduta aveva l’ultimo domicilio.
Per il Tribunale di Nola recarsi presso la cancelleria della Sezione Famiglia, piano terra, sede sita in Via Onorevole Napolitano.

Costi
  •          *Contributo unificato di € 98,00 (sono esenti dal C.U. tutele, curatele, amministrazioni di sostegno e minori);
  •          *Marca da bollo da 27,00 per diritti forfettari di notifica;
  •         ll verbale di inventario sarà inviato all’Agenzia delle Entrate, Ufficio territorialmente competente per la registrazione, successivamente alla chiusura ed al deposito in cancelleria.
  •         La parte dovrà poi comunicare con l’Agenzia delle Entrate, la quale trasmetterà il mod. F24 ordinario per il pagamento dell’imposta di registro di € 200,00. Il ritiro della copia conforme del verbale di inventario sarà possibile dopo la registrazione del verbale da parte della Agenzia delle Entrate.
  •          *Per ogni copia conforme dell’inventario richiesta, occorrerà effettuare il versamento di  16,00 per ogni quattro pagine richieste;
  •      Diritti di copia per il cui costo si rinvia alla tabella di riferimento.

 

*da effettuarsi tramite pagamento telematico, attraverso il Portale Servizi Telematici-Pagamenti PagoPa (art.196 D.P.R. 115/2022 e ss.mm.ii all’indirizzo: http://servizipst.giustizia.it/PST/it/pagopa.wp.).

 

La redazione dell'atto di Accettazione con Beneficio d'Inventario avviene solo ed esclusivamente previa prenotazione da effettuare andando sul sito internet del Tribunale di Nola.

Cliccare sul link PRENOTAZIONI ACCESSI PRESSO LE CANCELLERIE DEL TRIBUNALE DI NOLA

Procedere alla registrazione (al primo accesso)

prenotare uno slot allo sportello Prenotazione appuntamenti presso le cancellerie - Famiglia e volontaria giurisdizione.