Deve essere depositata l’istanza presso il Tribunale del luogo dell’ultimo domicilio del defunto, allegando: • il certificato di morte in carta libera; • la dichiarazione sostitutiva di atto notorio (fatta in Comune), dalla quale risulti chi sono i chiamati alla successione; • la copia conforme del testamento (se esistente) in bollo.
Nei comuni in cui non ha sede il Tribunale, i sigilli possono essere apposti, in caso d’urgenza, dal Giudice di Pace. Il Tribunale si pronuncia con un decreto che dispone l’apposizione dei sigilli sui beni. All’apposizione dei sigilli procede un giudice con un funzionario nominato dal Tribunale.
Se le porte sono chiuse o si incontrano ostacoli all’apposizione dei sigilli o sorgono altre difficoltà, tanto prima quanto durante l’apposizione, il Giudice può ordinare l’apertura delle porte e dare gli altri provvedimenti opportuni.
Delle cose che possono deteriorarsi, il giudice può ordinare con decreto la vendita immediata, incaricando un commissionario. Per la conservazione dei beni sigillati il giudice nomina un custode.
Dopo almeno tre giorni dall'apposizione dei sigilli se ne può richiedere la rimozione. Per il verbale di rimozione dei sigilli e le modalità di presentazione dell’istanza si segue la stessa procedura del verbale di apposizione (stessi documenti da allegare, stesso Tribunale). Dopo la decisione del Giudice, un ufficiale nominato si occuperà della rimozione dei sigilli, a meno che l’inventario non sia necessario (in quel caso a occuparsene sarà il cancelliere del Tribunale, o il cancelliere del Giudice di Pace laddove il Comune in questione non sia sede di Tribunale). |