RETTIFICAZIONI IN MATERIA DI ATTRIBUZIONI DI SESSO |
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Cos'è | È il riconoscimento, tramite sentenza del Tribunale, di un sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, a seguito di intervenute modifiche dei caratteri sessuali di un individuo. La sentenza provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso. |
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Normativa di riferimento | Art. 1 e segg. Legge 14/4/1982 n. 164; art. 31 D. Lgs. 150/2011 |
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Chi può richiederlo | Chi vuole ottenere l’attribuzione di un sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, a seguito di intervenute modifiche dei propri caratteri sessuali. |
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Come si richiede e documenti necessari | L’interessato deve proporre domanda nelle forme del processo ordinario di cognizione con citazione davanti al Tribunale del luogo in cui risiede, allegando la certificazione medica a sostegno della domanda di rettifica. Il ricorso va notificato al coniuge, ai figli e parenti (genitori, fratelli e sorelle). In seguito, il Tribunale, in composizione collegiale, ordina all'ufficiale di stato civile del Comune in cui fu compilato l'atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro. |
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Dove si richiede | Tribunale del luogo di residenza dell’interessato. Per il Tribunale di Nola recarsi presso la Cancelleria della Sezione Famiglia, nella sede ubicata in Via Onorevole Napolitano (già Via Cimitile). |
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Costi | • Contributo Unificato di € 98,00 • Marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica • Diritti di Copia (per le copie del decreto) di importo variabile (vd. Tabella dei Diritti di Copia) |
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