INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA – PER MINORI |
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Cos'è | La minorenne che vuole interrompere la gravidanza nei primi novanta giorni di gestazione, deve avere l’assenso dei genitori o di chi esercita la tutela. Tuttavia, può essere autorizzata dal Giudice Tutelare a decidere autonomamente l’interruzione della gravidanza se: • è inopportuno consultare le persone predette; • queste rifiutano il consenso; • esprimono pareri difformi. |
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Normativa di riferimento | Legge 22 maggio 1978, n. 194, art. 12 |
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Chi può richiederlo | La donna minore di età (inferiore di anni 18) |
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Come si richiede e documenti necessari | E’ competente il Giudice Tutelare del Tribunale del luogo nel quale opera il consultorio, la struttura socio-sanitaria o il medico di fiducia. E’ competente il Giudice Tutelare del Tribunale del luogo nel quale opera il consultorio, la struttura socio-sanitaria o il medico di fiducia. Il Giudice Tutelare interviene su impulso della struttura sanitaria, del consultorio o del medico di fiducia, che si occupa di redigere la richiesta, a cui deve essere allegata: • la certificazione medica dove risultino le settimane di gravidanza; • il documento di riconoscimento della minore; • la relazione del servizio pubblico (psicologo dell’ASL) e relazione dell’assistente sociale che accompagnerà la minore dal Giudice. Il Giudice dopo aver sentito la donna, autorizza l’interruzione della gravidanza con provvedimento non soggetto a reclamo. |
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Dove si richiede | Tribunale del luogo nel quale opera il consultorio, la struttura socio-sanitaria, Ufficio del Giudice Tutelare. Per il Tribunale di Nola recarsi presso la Cancelleria della Sezione Famiglia, nella sede ubicata in Via Onorevole Napolitano (già Via Cimitile). |
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Costi | Esente da Contributo Unificato |
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