Deve essere presentato il ricorso alla Cancelleria Volontaria Giurisdizione del Tribunale competente per territorio in relazione alla residenza o al domicilio del minore, allegando: • il certificato di residenza; • l’estratto dell’atto di nascita (viene rilasciato dal Comune); • lo stato di famiglia. Il tutore viene nominato dal Giudice Tutelare a seguito dell’assunzione di informazioni sul suo conto per valutarne l’idoneità. Se il minore ha compiuto 16 anni, lo stesso deve essere sentito dal Giudice. A tal fine egli dovrà comparire, insieme al tutore, all’udienza fissata per il giuramento. È possibile ricevere una copia del provvedimento del Giudice direttamente a casa propria consegnando in Cancelleria al momento del deposito dell’istanza una busta debitamente affrancata e compilata con il proprio indirizzo postale.
Il tutore assume le funzioni dopo aver prestato, davanti al Giudice Tutelare, il giuramento di esercitare l'ufficio con fedeltà e diligenza. Lo stesso inoltre, entro dieci giorni da tale momento, deve iniziare l'inventario dei beni del minore per terminarlo entro i successivi trenta giorni. Nell'inventario vengono indicati i beni immobili, mobili, i crediti e i debiti dell'incapace.
N.B. L’ufficio tutelare è essenzialmente gratuito. Solo nei casi in cui esso sia particolarmente gravoso per l’entità del patrimonio e le attività da compiere, può essere assegnata al tutore un’equa indennità.
Il tutore deve: • aver cura della persona del minore; • rappresentare il minore in tutti gli atti civili; • amministrare i beni del minore; • procedere alla formazione dell’inventario dei beni del minore; • tenere regolare contabilità e annualmente rendere conto al Giudice.
Il tutore può chiedere e ottenere dal Giudice Tutelare di essere esonerato dall'incarico, se esso sia divenuto eccessivamente gravoso e vi sia altra persona atta a sostituirlo. Comunque, l'esercizio delle funzioni deve protrarsi fino a che il nuovo tutore non abbia assunto l'incarico con la prestazione del giuramento. Il tutore non può acquistare i beni del tutelato, può essere rimosso se si dimostra negligente, inetto, insolvente, abusa dei suoi poteri. Il Giudice non può comunque rimuovere il tutore se non dopo averlo sentito o citato. Potrebbe, tuttavia, sospenderlo immediatamente dall'esercizio della tutela a fronte di comportamenti gravi. |