La domanda può essere presentata dall'interessato, anche se incapace, oppure dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado (genitori, figli, fratelli o sorelle, nonni, zii, prozii, nipoti, cugini), dagli affini entro il secondo grado (cognati, suoceri, generi, nuore), dal tutore o curatore e dal Pubblico Ministero.
Anche i responsabili dei servizi sanitari e sociali, se a conoscenza di fatti tali da rendere necessario il procedimento di amministrazione di sostegno, possono proporre il ricorso o darne notizia al Pubblico Ministero.
Il decreto del Giudice stabilisce la durata dell'incarico e i poteri dell'amministratore di sostegno. Lo stesso viene annotato nei registri di stato civile a margine dell'atto di nascita del beneficiario. Può essere modificato successivamente per esigenze che si manifestino in un secondo momento.
Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno, ovvero gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.
La stessa amministrazione di sostegno può essere revocata qualora ne vengano meno i presupposti o se essa si riveli non idonea a realizzare la tutela del beneficiario.
L'amministratore di sostegno, una volta nominato, presta giuramento di svolgere il proprio incarico con fedeltà e diligenza; nello svolgimento dei suoi compiti deve tenere conto delle aspirazioni e dei bisogni del beneficiario e informarlo delle decisioni che intende prendere e, in caso di dissenso, informarne il Giudice tutelare.
L’amministratore, appena nominato, dovrà fare un elenco dei beni di maggior valore del beneficiario (mobili, quadri, oggetti preziosi, immobili) che presenterà al primo rendiconto.
Ogni anno, decorrente dal giorno del giuramento, o con la diversa periodicità stabilita nel decreto di nomina, l’amministratore deve depositare presso la cancelleria Volontaria Giurisdizione il rendiconto della gestione economica e fornire per iscritto al Giudice tutelare ogni informazione utile circa il suo operato e le condizioni di vita e salute del beneficiario.
L’amministratore potrà erogare spese ordinarie, utilizzando il denaro che è autorizzato a prelevare nei limiti fissati dal Giudice nel decreto di nomina o in eventuale successivo decreto. Se il limite si rivelasse troppo basso, dovrà chiedere al Giudice un suo adeguamento prima di superarlo. Nei casi in cui la spesa abbia carattere eccezionale e non abituale, dovrà chiedere una specifica autorizzazione.
L’amministratore deve evidenziare per iscritto, depositando la richiesta in cancelleria, eventuali esigenze sopravvenute che rendano necessario modificare o integrare i poteri previsti nel decreto di nomina (es. se l’incapace eredita un immobile e prima non ne aveva, sarà necessario prevedere anche i poteri di vendere o gestire l’immobile). Se si rendesse necessario compiere atti di straordinaria amministrazione (partecipare ad atti notarili, accendere mutui, promuovere giudizi e altro, vd. art. 374 e 375 c. c.) e comunque quelli per cui il Giudice abbia così stabilito, l’amministratore prima di compierli dovrà chiedere al Giudice tutelare l'autorizzazione. Quest’ultima deve essere richiesta prima di impegnarsi con terzi (es. prima di sottoscrivere un contratto preliminare di vendita, un compromesso). |