Devono essere depositati in cancelleria la nota di iscrizione a ruolo e il fascicolo di parte.
La nota di iscrizione a ruolo deve contenere l'indicazione:
• delle parti, loro generalità e codice fiscale; • del procuratore che si costituisce e relativo codice fiscale; • dell'oggetto della domanda; • della data di notificazione della citazione; • della data fissata per la prima udienza di comparizione delle parti.
Sulla nota di iscrizione a ruolo le parti dovranno apporre la ricevuta di versamento del contributo unificato comprovante l'avvenuto pagamento e il relativo importo.
Con l’atto di costituzione in giudizio le parti (attore e convenuto) si presentano formalmente all’ufficio giudiziario, depositando il proprio fascicolo. Il fascicolo dell’attore deve contenere: l’originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione. Il fascicolo del convenuto, divenuto parte del processo con la notifica della citazione, deve contenere: la copia della citazione, i documenti da esibire e la comparsa di risposta.
Il decreto del Presidente della Repubblica n. 123 del 13 febbraio 2001 prevede che la nota di iscrizione a ruolo possa essere trasmessa per via telematica come documento informatico, sottoscritto con firma digitale del difensore. |