Cos'è | È una domanda con cui il coniuge che non riceve le somme definite in sede di separazione o divorzio può ottenere: - Il pagamento diretto da parte del datore di lavoro; - Il pagamento da parte di un creditore del coniuge che non rispetta gli obblighi; - il sequestro dei beni del coniuge obbligato a versare l'assegno. Di regola occorre un provvedimento del Tribunale, non necessario solo nel caso di pagamento diretto dell’assegno di divorzio. In quest’ultimo caso, dopo la costituzione in mora a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento del coniuge obbligato e inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, il coniuge cui spetta la corresponsione periodica dell'assegno, può notificare ai terzi, tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato, il provvedimento che stabilisce la misura dell'assegno. Li invita, così, a versargli direttamente le somme dovute e ne dà comunicazione al coniuge inadempiente. Ove il terzo cui sia stato notificato il provvedimento non adempia, il coniuge creditore ha azione diretta esecutiva nei suoi confronti per il pagamento delle somme dovutegli quale assegno di mantenimento. |
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